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Incentivi fiscali

Incentivi Fiscali

Fondo Nazionale Efficienza Energetica

Il Fondo Nazionale per l’efficienza energetica favorisce agevolazioni fiscali per il risparmio energetico e gli interventi necessari per il raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica, promuovendo particolarmente il coinvolgimento di istituti finanziari, nazionali e comunitari, e investitori privati sulla base di un’adeguata condivisione dei rischi.

Istituito presso il Ministero dello sviluppo economico (articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102), il Fondo è disciplinato dal decreto interministeriale 22 dicembre 2017.

Il Fondo sostiene gli interventi di efficienza energetica realizzati dalle imprese, ivi comprese le ESCO, e dalla Pubblica Amministrazione, su immobili, impianti e processi produttivi.

Nello specifico gli interventi sostenuti devono riguardare:

  • la riduzione dei consumi di energia nei processi industriali,
  • la realizzazione e l’ampliamento di reti per il teleriscaldamento,
  • l’efficientamento di servizi ed infrastrutture pubbliche, inclusa l’illuminazione pubblica
  • la riqualificazione energetica degli edifici.
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Certificati bianchi

I certificati bianchi, anche noti come “Titoli di Efficienza Energetica” (TEE), sono titoli negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi energetici negli usi finali di energia attraverso soprattutto interventi e progetti di incremento di efficienza energetica.

Il sistema dei certificati bianchi prevede principalmente che i distributori di energia elettrica e di gas naturale raggiungano annualmente obiettivi di risparmio di energia primaria, espressi in Tonnellate Equivalenti di Petrolio risparmiate (TEP).
Le attività di gestione, valutazione e certificazione dei risparmi correlati a progetti di efficienza energetica condotti nell’ambito del meccanismo dei certificati bianchi sono affidate al Gestore Servizi Energetici.

Le regole di funzionamento dei certificati bianchi sono state aggiornate con i decreti dell’ 11 gennaio 2017 e dell’ 8 maggio 2018.
Con il decreto del 30 aprile 2019 è stata approvata la Guida operativa per promuovere l’individuazione, la definizione e la presentazione di progetti nell’ambito del meccanismo dei Certificati Bianchi.
La Guida, redatta dal GSE, riporta le informazioni utili per la predisposizione e la presentazione delle richieste di accesso agli incentivi nonché indicazioni sulle potenzialità di risparmio energetico derivanti dalla applicazione delle migliori tecnologie disponibili nei principali settori produttivi.

Il decreto aggiorna, inoltre, la tabella recante le tipologie progettuali ammissibili al meccanismo dei Certificati Bianchi. Con il decreto del 9 maggio 2019 è stata approvata la Guida operativa per l’emissione dei Certificati Bianchi non derivanti da progetti di efficienza energetica.
La Guida, redatta dal GSE ai sensi del decreto interministeriale sui Certificati Bianchi (D.M. 11 gennaio 2017, come modificato dal DM 10 maggio 2018), disciplina le regole e gli adempimenti che i soggetti obbligati devono seguire per richiedere questa tipologia di Certificati Bianchi, utili ai fini del raggiungimento dell’obbligo. Il provvedimento, che è volto a favorire l’equilibrio del mercato di scambio dei titoli completa le disposizioni attuative previste dal decreto ministeriale aggiornato a maggio 2018.

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Conto Termico

Il Conto Termico incentiva interventi per l’incremento dell’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni.

I beneficiari sono principalmente le Pubbliche amministrazioni, ma anche imprese e privati, che potranno accedere alle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico per 900 milioni di euro annui, di cui 200 destinati alle PA.
Grazie al Conto Termico è possibile riqualificare i propri edifici per migliorarne le prestazioni energetiche, riducendo in tal modo i costi dei consumi e recuperando in tempi brevi parte della spesa sostenuta. Recentemente, il Conto Termico è stato rinnovato rispetto a quello introdotto dal D.M. 28/12/2012 attraverso il DM 16/02/2016. Oltre ad un ampliamento delle modalità di accesso e dei soggetti ammessi (sono ricomprese fra le PA anche le società in house e le cooperative di abitanti), sono previsti nuovi interventi di efficienza energetica.

E’ stata inoltre rivista la dimensione degli impianti ammissibili e snellita la procedura di accesso diretto per apparecchi con caratteristiche già approvate e certificate (Catalogo).

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COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO

La cogenerazione è la produzione combinata, in un unico processo, di energia elettrica – o meccanica – e calore. Un’unità di cogenerazione è definta ad alto rendimento se il valore del risparmio di energia primaria (PES) che ne consegue è almeno del 10% oppure, nel caso di unità di micro-cogenerazione (< 50 kWe) o piccola cogenerazione (<1 MWe), se assume un qualunque valore positivo.

Il GSE provvede annualmente al riconoscimento a consuntivo del funzionamento CAR e, per le unità di cogenerazione che lo richiedono, al successivo riconoscimento del numero di CB cui hanno diritto. Il GSE provvede inoltre a esaminare richieste di valutazione preliminare (preventivo) per unità non ancora in esercizio, finalizzate al successivo accesso ai Certificati Bianchi.

I principali benefici che la legislazione attuale riconosce alla Cogenerazione ad Alto Rendimento sono: 

  • la precedenza, nell’ambito del dispacciamento, dell’energia elettrica prodotta da cogenerazione rispetto a quella prodotta da fonti convenzionali;
  • le agevolazioni fiscali sul risparmio energetico sull’accisa del gas metano utilizzato per la cogenerazione;
  • la possibilità di accedere al servizio di Scambio sul Posto dell’energia elettrica prodotta da impianti di Cogenerazione ad Alto Rendimento con potenza nominale fino a 200 kW;
  • la possibilità di applicare condizioni tecnico-economiche semplificate per la connessione alla rete elettrica;
  • la possibilità di ottenere le agevolazioni tariffarie per impianti alimentati a Fonti Energetiche Rinnovabili;
  • la possibilità di incentivazione dell’energia elettrica prodotta in Cogenerazione ad Alto Rendimento, netta ed immessa in rete da impianti alimentati a biometano;

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Fotovoltaico

Scambio sul Posto è una particolare forma di autoconsumo in sito che consente di compensare l’energia elettrica prodotta ed immessa in rete in un certo momento con quella prelevata e consumata in un momento differente da quello in cui avviene la produzione.

Nello Scambio sul Posto si utilizza quindi il sistema elettrico quale strumento per l’immagazzinamento virtuale dell’energia elettrica prodotta ma non contestualmente autoconsumata. Condizione necessaria per l’erogazione del servizio è la presenza di impianti per il consumo e per la produzione di energia elettrica sottesi ad un unico punto di connessione con la rete pubblica. 

Ritiro Dedicato è una modalità semplificata a disposizione dei produttori per la commercializzazione dell’energia elettrica prodotta e immessa in rete, attiva dal 1° gennaio 2008.

Consiste nella cessione al GSE dell’energia elettrica immessa in rete dagli impianti che vi possono accedere, su richiesta del produttore ed in alternativa al libero mercato, secondo principi di semplicità procedurale ed applicando condizioni economiche di mercato.

Il GSE corrisponde infatti al produttore un determinato prezzo per ogni kWh immesso in rete.

I ricavi derivanti ai produttori dalla vendita al GSE dell’energia elettrica si sommano quindi a quelli conseguiti dagli eventuali meccanismi di incentivazione a eccezione del caso in cui si applichino prezzi fissi onnicomprensivi, inclusivi dell’incentivo, per il ritiro dell’energia elettrica immessa in rete.

Incentivi Fiscali

D.M. 04/07/2019

In continuità con il D.M. 06/07/2012 e il D.M. 23/06/2016, da cui eredita parte della struttura, il D.M. 04/07/2019 ha il fine di promuovere, attraverso un sostegno economico, la diffusione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di piccola, media e grande taglia.
Gli impianti che possono beneficiare degli agevolazioni fiscali di risparmio energetico previsti dal Decreto sono quelli  fotovoltaici di nuova costruzione, eolici on shore, idroelettrici e infine quelli a gas di depurazione.
Potranno presentare richiesta di accesso agli incentivi solo gli impianti risultati in posizione utile nelle graduatorie di una delle sette procedure concorsuali di Registro o Asta al ribasso sul valore dell’incentivo, redatte dal GSE sulla base di specifici criteri di priorità.
L’iscrizione ai Registri o alle Aste può essere effettuata per impianto singolo o per più impianti in forma aggregata, purché tutti di nuova costruzione.

Il D.M. 04/07/2019 suddivide gli impianti che possono accedere agli incentivi in quattro gruppi in base alla tipologia, alla fonte energetica rinnovabile e alla categoria di intervento:

Gruppo A comprende gli impianti:

  • eolici “on-shore” di nuova costruzione, integrale ricostruzione, riattivazione o potenziamento
  • fotovoltaici di nuova costruzione
 
 

A-2 comprende gli impianti:

  • fotovoltaici di nuova costruzione, i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di edifici e fabbricati rurali su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto

B comprende gli impianti:

  • idroelettrici di nuova costruzione, integrale ricostruzione (esclusi gli impianti su acquedotto), riattivazione o potenziamento
  • a gas residuati dei processi di depurazione di nuova costruzione, riattivazione o potenziamento

Gruppo C comprende gli impianti oggetto di rifacimento totale o parziale:

  • eolici “on-shore”
  • idroelettrici
  • a gas residuati dei processi di depurazione